È un bel guaio questo 41%, caro Renzi. Nessun suggerimento, dopo l’incoraggiamento. Ma è un bel guaio, annuirebbero a Napoli. Troppi voti, troppo rapidamente ottenuti, troppo facilmente anche, per non suscitare un fantasma che si aggira sul Suo capo. Un fantasma che può annichilire quello slancio, un po’ sbarazzino e un po’ scaltro, che L’ha fin qui sostenuta e che ha giustificato tante simpatie; un fantasma ormai antico che tutti sembrano conoscere, di cui tutti sembrano diffidare, che tutti è in grado di dominare: il fantasma di Tomasi di Lampedusa.
Guardiamo alla giustizia. Il prossimo 4 giugno, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa giudicherà se l’Italia ha violato l’art 3 della Convenzione Europea, che vieta la tortura. La Corte di Strasburgo aveva già emesso la sua condanna (caso Torreggiani), ma l’aveva anche sospesa, prorogando fino al 27 maggio scorso il termine perché il governo adottasse “le misure necessarie”. Il 28 maggio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso di una persona, condannata per spaccio, e hanno riconosciuto che doveva essere rimessa in libertà. L’hanno assolto? No. E, allora, cos’è successo?
Scusate il giuridico, ma può valerne la pena, se facciamo i ghostbusters. Il Testo Unico sugli stupefacenti era stato sciattamente modificato, nel febbraio 2006, dalla Legge Fini-Giovanardi: prevedendosi, tra l’altro, la stessa pena per ogni tipo di spaccio, senza distinguere fra le varie specie di sostanza spacciata. Dalla marijuana al crack. A febbraio di quest’anno, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima questa norma. Inoltre, in più occasioni precedenti, aveva pure dichiarato illegittime le norme che impedivano di considerare, in favore dei recidivi, le circostanze attenuanti (il meccanismo, in verità, era un po’ più complesso, ma sorvoliamo…).
Bene. Sommando, per così dire, gli effetti di queste varie pronunce della Corte Costituzionale, pochi giorni fa, dicevo, la Corte di Cassazione ha stabilito due principi: che le persone condannate per spaccio di stupefacenti, sulla base delle legge sostanzialmente abrogata, abbiano diritto a ricalcolare la loro pena, considerando la specie di sostanza spacciata; e che anche la maggior quantità di pena inflitta per la recidiva, non compensata fin lì con le circostanze attenuanti, vada diminuita, a prescindere dal tipo di droga spacciata. Nell’uno come nell’altro caso, pur se la sentenza sia definitiva, giacché, nella fase dell’esecuzione, cioè a giochi formalmente finiti, l’eventuale miglioramento della pena, diretto o indiretto, è sempre operante.
Come si vede, siamo nel più puro labirinto del diritto. Che c’entra Tomasi di Lampedusa, allora, uno si potrebbe chiedere? C’entra, c’entra. Da quanto si è riassunto, si vede come la pronuncia non fosse scontata, nonostante la Corte Costituzionale, tanto è vero che si è dovuti arrivare fino in Cassazione per venirne a capo; evidentemente, altri giudici (il Tribunale di Napoli) avevano deciso in maniera diversa ed avevano potuto farlo legittimamente, come legittimamente ha potuto presentare ricorso, contro il provvedimento del Tribunale, un Pubblico Ministero che, indifferentemente accusa e difende (lo può fare). Ho scritto “un” Pubblico Ministero. Perché “un altro” Pubblico ministero dello stesso Ufficio avrebbe potuto essere d’accordo con i colleghi (suoi) del Tribunale, e non presentare ricorso. Per questa volta è andata così. E anche questo si può fare.
Si aggiunga, a variare ulteriormente il quadro, che questo cosiddetto ricalcolo non vale per chi è stato condannato anche per associazione per delinquere intesa al “traffico”. Ma che volete? Non s’era detto che è un labirinto? Infatti, la Corte di Cassazione pone “principi di diritto”, e quando lo fa a Sezioni Unite lo fa come chioccia delle Sezioni Semplici. O per risolvere i loro contrasti di giurisprudenza o, se non sono ancora in atto, per prevenire quelli eventuali e futuri.
Consideriamo un altro effetto. In giro si legge che questo “bonus” riguarda il cosiddetto piccolo spaccio. Bisogna però intendersi. Una persona può essere stata condannata senza connessioni con un’associazione per delinquere e, ciononostante, avere spacciato droghe pesanti (e pure in quantità), essere recidivo e, per questo, avere diritto allo scomputo. D’altra parte, un’altra persona può essere stata condannata anche per il delitto associativo, quando, in concreto, il “traffico” riguardava poco più che un Armata Brancaleone, e tuttavia, in ragione del “titolo”, non potrà scomputare nulla della sua pena.
Quello che qui conta ribadire è che, in un contesto di diritto sostanziale, processuale e ordinamentale tanto cristallino, nessuna decisione era “dovuta”. Perciò il Ministro della Giustizia Orlando, che conosce il labirinto tanto quanto le scadenze in agenda, compresa quella del 4 giugno, ha dichiarato, con comprensibile soddisfazione, che sarà “più rapida l’uscita dall’emergenza”. Tanto più che se l’Italia venisse condannata, molti milioni di euro dovrebbero essere procurati, per le molte migliaia di ricorsi pendenti. Noi limitiamoci ad osservare l’enormità di un potere che produce effetti, su così larga scala, a partire da un nucleo valutativo pressoché imperscrutabile.
Però il messaggio è passato. La Corte di Cassazione è stata mite con i più deboli. È stata una pronuncia spiritualmente democratica. Renzi può recarsi fiducioso a Strasburgo. Gli italiani possono attendere fiduciosi la riforma della giustizia, a cominciare dalle carriere, dagli avanzamenti funzional-retributivi, fino alle procedure di assegnazione dei singoli magistrati agli uffici direttivi e ai dipartimenti specialistici.
Sbrigarsi, che a Milano, fiduciosi, aspettano.