Con l’ordinanza numero 132 del 2020, la Consulta ha rinviato la decisione sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dai tribunali di Salerno e di Bari, degli articoli 595 comma terzo del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47. La prima fattispecie incriminatrice punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, o con la multa non inferiore a 516 euro, la diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o atto pubblico, mentre la seconda, in tema di disposizioni sulla stampa, punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa non inferiore a 250 euro la diffamazione a mezzo stampa che si esplichi nell’attribuzione di un fatto determinato.
Secondo i tribunali rimettenti, tale sistema sanzionatorio potrebbe porsi in contrasto con la Costituzione italiana. Ad essere violato sarebbe in particolar modo l’articolo 21 della Carta fondamentale, il quale riconosce a tutti il diritto di manifestazione del pensiero. Salvi i casi eccezionali di istigazione all’odio o alla violenza, che non possono trovare tutela all’interno del nostro ordinamento giuridico, il diritto alla libera espressione verrebbe ad essere limitato dalla previsione della pena detentiva, che potrebbe difatti porsi come una sorta di “bavaglio indiretto”, per timore della condanna alla pena carceraria. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, inquadrando la libertà di stampa come “cane da guardia” della democrazia.

In altre parole, tale libertà sarebbe un baluardo dello Stato democratico, garantendo a tutti il diritto alla critica, anche politica, e alla manifestazione del pensiero. Non è un caso che, negli Stati dove la democrazia latita, ad essere compressa è soprattutto la libertà di espressione. La pena detentiva, in caso di diffamazione a mezzo stampa, risulterebbe inoltre un rimedio eccessivo rispetto al bene giuridico che si pone di tutelare, quello della reputazione personale.
Essendo questo il quadro di diritto, la Corte non avrebbe trovato difficoltà ad accogliere la questione di legittimità costituzionale e a dichiarare illegittimo tale sistema sanzionatorio. In considerazione però del fatto che la «soluzione delle questioni richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell’ordinamento costituzionale», il compito di prevedere una nuova disciplina è stato demandato dalla Corte al legislatore.

In altri termini, è il parlamento che deve intervenire, con una riforma di ampio respiro che vada a prevedere un nuovo sistema sanzionatorio in grado di rispecchiare le nuove e diverse esigenze di oggi. Difatti, molto banalmente, la norma del Codice penale risale al Regio Decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, data di emanazione del Codice Rocco, mentre la legge sulla stampa risale al 1948. Appare ragionevole affermare che risulti necessaria una nuova legislazione in materia, che, ad oltre 70 anni di distanza, tenga conto dell’evoluzione tecnologica che ha coinvolto la stampa.
Come per la vicenda Cappato, la Consulta ha quindi rinviato di un anno la propria decisione, lanciando un monito al legislatore perché riformi la materia. Un intervento della Corte che avesse dichiarato incostituzionali gli articoli 595 comma terzo del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 n.47, avrebbe rischiato di lasciare senza una tutela adeguata il bene giuridico della reputazione personale. La pronuncia di rigetto o di infondatezza della questione di legittimità, con la quale la Corte avrebbe dichiarato l’insussistenza del vizio di costituzionalità nei limiti in cui questo è stato denunciato dai giudici dei tribunali di Salerno e Bari, avrebbe invece lasciato intatto un sistema sanzionatorio irragionevole. La Corte avrebbe potuto altresì intervenire con altri strumenti decisionali, quali le sentenze manipolative, aggiungendo o sostituendo parti della disciplina con previsioni conformi a Costituzione. Il giudice delle leggi, rispettoso del principio di leale collaborazione tra istituzioni democratiche, ha però deciso di lasciare il campo al legislatore.

Il problema che si pone è lo stesso della vicenda Cappato: tale modus operandi della Consulta è rispettoso del rapporto Legislatore – Corte costituzionale, o si assiste ad un’invasione di campo da parte della Consulta, che viene a svolgere un ruolo di supplenza del primo? Se il legislatore non dovesse approvare una nuova riforma in materia entro il 22 giugno 2021, la Corte sarà chiamata a decidere. Seguendo uno schema già riproposto, è probabile che la Consulta dovrà a quel punto procedere con l’accoglimento della questione di legittimità, dichiarando incostituzionali gli articoli 595 comma terzo del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 n.47, e ricavando dal sistema vigente e dal testo costituzionale una nuova disciplina in materia, dando vita ad un intervento creativo, la cui legittimità è alquanto dibattuta tra gli studiosi.