“Summum Ius Summa Iniuria”. Così scriveva, ventuno secoli fa, Marco Tullio Cicerone nel De Officiis I, 10 tradotto letteralmente: il sommo diritto è somma ingiustizia ovvero l’uso esagerato di leggi può creare gravi ingiustizie ed è quello in cui l’Italia si dibatte da anni senza mai affrontare alla radice la questione che è nelle tre grandi riforme da attuare: pubblica amministrazione, giustizia e fisco.
Per completezza d’informazione si aggiunge una postilla all’ultimo articolo sul fisco che riguarda il gas a fronte di una spesa trimestrale di effettivo consumo per € 174,24 vanno aggiunti € 52,44 di tasse ed accise composte da ben 10 voci:
- Accisa 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 18 a 0,135000 €/Smc (G1*) 2,43 €
- Accisa 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 32 a 0,135000 €/Smc (G1*) 4,32 €
- Accisa 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 83 a 0,135000 €/Smc (G1*) 11,21 €
- Accisa 1° Scaglione tra 1 e 120 su Smc 104 a 0,038000 €/Smc (G1*) 3,95 €
- Add. enti locali 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 18 a 0,030990 €/Smc (G1*) 0,56 €
- Add. enti locali 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 32 a 0,030990 €/Smc (G1*) 0,99 €
- Add. enti locali 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 83 a 0,030990 €/Smc (G1*) 2,57 €
- Add. enti locali 1° Scaglione tra 1 e 120 su Smc 104 a 0,019000 €/Smc (G1*) 1,98 €
- IVA 10% su imponibile di euro 165,55 16,56 €
- IVA 22% su imponibile di euro 37,15 8,17 €.
L’Italia non sa investire né, tantomeno, spendere, infatti giacciono fermi decine e decine di miliardi di euro per investimenti già progettati e programmati da anni e che non partono, i cantieri dei lavori sono bloccati o addirittura mai attivati. Il perché non partano è semplice a dirsi e molto complicato a spiegare perché ci sono un’infinità di lacci e lacciuoli con leggi, decreti e regolamenti in cui ci si smarrisce in un labirinto in cui solo “pochissimi eletti burocrati” ne posseggono le vere chiavi interpretative. Sul sito del governo si trova l’elenco delle opere pubbliche incompiute aggiornate al 2016: è un elenco impressionante che però peggiora nel 2017: dopo di che non ci sono più dati ufficiali aggiornati al 2020.
Mettiamoci ora nei panni di una qualsiasi compagnia che voglia partecipare a bandi di gara con finanziamenti già in cassa deve studiarsi il “Codice degli appalti” approvato con un Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 composto da 220 articoli + 25 allegati un oceano di norme, commi e quant’altro. Ma la cosa non finisce qui perché poco dopo il nuovo Codice degli appalti si scopre che non ha passato indenne il vaglio del Consiglio di Stato, il quale con il parere n. 855 ha espresso molte criticità, vediamone alcune: inevitabili incoerenze e difetti che necessiteranno di tempo per essere completamente eliminati mediante altri decreti correttivi del Governo, problemi di ordine generale individuati attengono, nello specifico, al rapporto tra direttive, legge delega e codice, quanto al divieto del gold plating ovvero inserimento di oneri burocratici aggiuntivi rispetto al “livello minimo” prescritto dalle direttive è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi aggiuntivi che avrebbero potuto essere evitati una pratica che in Italia è molto diffusa, nonostante che in molti criteri di delega si faccia espresso richiamo di non introdurre (e a non mantenere!) livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee. Come se già questo non bastasse il Consiglio di Stato ha invitato il Governo a valutare la possibilità di apportare una disciplina di maggior rigore, per non parlare dei giudici amministrativi (TAR) che hanno, inoltre, sollevato dubbi di violazione della legge delega con riguardo alla gara informale negli appalti sotto soglia con un numero minimo di tre concorrenti, in luogo del minimo di cinque fissato dalla delega alla disciplina degli appalti della protezione civile.
L’attenzione si è, poi, spostata sull’opportunità di inserire all’interno del Codice un’apposita norma dedicata a delineare il riparto di competenza tra Stato e Regioni, Il Consiglio di Stato ha suggerito vivamente di abrogare tutte le fonti previgenti secondo il primato dell’abrogazione espressa su quella tacita nonché di riordinare la legislazione di contabilità di Stato, ormai “ultranovantenne”.
Per quanto concerne, invece, i profili di attuazione del Codice, il Supremo Consesso amministrativo ha espresso preoccupazione per i 50 atti attuativi, in aggiunta una seria verifica di impatto sui meccanismi di attuazione del Codice richiede – a parere del Consiglio di Stato – un tempo minimo di due anni e, dulcis in fundo, i Giudici hanno chiarito che le linee guida “vincolanti” dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) non costituiscono regolamenti, bensì atti di regolazione di un’Autorità indipendente. L’ANAC è costituito dagli Affari legali e contenzioso, Gare e Logistica, Ufficio esercizio sistemi informativi, Risorse Finanziarie, Risorse umane e formazione, Pianificazione e analisi flussi informativi e documentali, Ufficio per le relazioni esterne Precontenzioso e pareri, Regolazione contratti pubblici, Standardizzazione documenti di gara, Osservatorio, Studi e analisi banche dati, Rilevazione e monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici, Programmazione e Sviluppo delle Banca Dati, piattaforma digitale e Servizi IT, Vigilanza sulle SOA, Qualificazione stazioni appaltanti, Vigilanza e qualificazione operatori economici Vigilanza collaborativa e vigilanze speciali, Vigilanza lavori pubblici, Vigilanza servizi e forniture, Vigilanza centrali committenza concessioni di servizi, Sanzioni contratti pubblici, PNA Regolazione anticorruzione e trasparenza, Vigilanza misure anticorruzione, Vigilanza sugli obblighi di trasparenza ed accesso civico, Vigilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici, Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei WB, Struttura tecnica permanente di valutazione, Camera Arbitrale, OIV, Organo procedimenti disciplinari. Strutture elefantiache in cui l’imprenditore si perde e si impaurisce.
Ora, però, viene il bello ammesso che l’indistruttibile imprenditore sia venuto a capo di tutto quanto sopra esposto si imbatte in un potenziato Codice degli Appalti aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 con altri 65 articoli, che si sommano ai 220 articoli + 25 allegati del primo. Questo oceano di leggi ad ostacoli è il vero grosso lavoro per Mario Draghi altrimenti aggiungere miliardi di euro ai tanti già non utilizzati servirà a poco.