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January 28, 2018
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Un giudice non equidistante è un’immagine universale di un guasto universale

Come si pensa quando si scrive: una bozza di dialogo sul caso Nassar-Aquilina

Fabio CammalleribyFabio Cammalleri
Un giudice non equidistante è un’immagine universale di un guasto universale

La giudice Rosemarie Aquilina

Time: 6 mins read

Un Gentile Lettore de La Voce di New York  (vedi sotto nei commenti al mio precedente articolo), rileverebbe garbatamene un’imprecisione o, senz’altro, un errore. Colgo il suo spunto, per tentare una precisazione di ordine generale. Mi si permetterà di suggerire un’interpretazione autentica: non imprecisione, né errore: si è trattato solo di semplificazione. Più o meno riuscita, s’intende. “Trial” e “Sentencing” sono due fasi processuali distinte, si è osservato. Certo. Ma per apprezzare, o meno, il senso di una semplificazione, l’unico modo è valutare il nucleo critico complessivo di un’esposizione, sempre che uno ve ne sia. La mia intenzione era di fissare questo nucleo critico: dove? Nell’immagine di un giudice squilibrato, non equanime.

Quando scrivo che la giudice Aquilino, in una fase “sentencing” (ma non ho fatto menzione di questo istituto, per quanto dirò), ha assunto testimoni avendo “già deciso che l’imputato era colpevole”, non intendevo fuorviare il lettore. Intendevo far constare che, se l’animosità era quella, si può ragionevolmente supporre che il convincimento pregiudiziale sia stato tale anche prima: sulle prove.

Allora perché non introdurre anche una glossa di ordine tecnico, su “trial”, “sentencing” e “victim impact statement”, si potrebbe chiedere? Perché il tentativo è di dire senza inibire, quando ci si rivolge a lettori indeterminati, nel numero e nella singola qualità cognitiva; per di più con riferimenti di, pur generica, conoscenza processuale tanto diversi; peraltro, sotto questo aspetto “comparativo”, avevo già indugiato su “cumulo giuridico” e “cumulo materiale” delle pene; avevo scelto questo confronto (e non l’altro), perché mi era parso prioritario mostrare che, dove si può, si deve tentare di comprendere le diversità, anziché bollarle nell’irrisione o, comunque nella distanza.

Scrivendo anche di “fasi processuali del processo penale americano” avrei certo scalpellato l’analisi giuridica, ma avrei forse reso meglio quel nucleo critico, per me fondamentale (su cui, ovviamente si può o meno convenire; ma questa è altra faccenda)? Mi permetto di dubitarne. Peggio, e non meglio, pertanto, se avessi indugiato sul doppio significato di “istruttoria dibattimentale” (sul reato, “nel “trial; sulla pena, nel “sentencig: ma entrambe “in dibattimento”, che non è “un luogo”, ma “un metodo”: la memoria personale di Nassar intendeva interloquire, cioè “dibattere”, proprio su questo).

Perché ciò che qui intendevo rilevare, era che questo “dibattimento” sulla pena era stato squilibrato; e, pertanto, volendo criticare (entro questa rappresentazione semplificata della cornice, ma fissa sul “nucleo”) lo squilibrio manifestato in questa fase, occorreva il più prontamente possibile (una prontezza concettuale, quindi, espositiva) far constare che si vulnerava proprio il concetto di “istruzione” (anche quella sulla pena, lo è, ripeto), cioè di “analisi a più voci”.    

Un giudice non equidistante è un’immagine universale; di un guasto universale; nella cui rappresentazione, il caso specifico, vale quale innesto: plastico, clamoroso, ma solo quale semplice innesto (per questo ho tentato poi di ampliare la riflessione fino alle vette del Giudice Landau).

Così, entro quest’ottica di semplificazione, per es., nemmeno ho spiegato che decine di testimoni che hanno deposto in questa fase, non erano state assunte come persone offese in quella probatoria; e che verso di esse, pertanto, l’imputato non aveva potuto formalmente difendersi. Eppure, quanto a loro, pur non essendoci stato “processo” sul “se” del reato, c’è stata testimonianza ammessa sul “quanto” del reato, cioè sulla misura della sua offensività, che si riverbera poi sulla misura della pena.

D’altra parte, in qualche modo, la stessa giudice Aquilino ha semplificato, a sua volta: proprio perché ha riconosciuto (magari indirettamente) che la “sua” fase “sentencing”, proprio per quelle testimonianze “inedite”, è stata definita, e di fatto, da lei riqualificata, come “momento catartico”; che è una qualificazione irrituale del “sentencing”, per quel poco che è dato di intendere.  Spingendosi a constatare: “Our Constitution does not allow for cruel and unusual punishment. If it did…I would allow some or many people to do him what he did to others”, Cioè, che volentieri avrebbe riammesso, in questo caso, la Legge del Taglione. Ma neanche di questo io ho scritto; per presentare questa “innovazione”, avrei prima dovuto tentare di illustrare il “sentencing ortodosso”, quindi quello “innovativo”. Tutto, meno che semplicità. D’altra parte, un Collega della giudice Aquilino, William Collette, ha definito questo “nuovo processo sulla pena”, “the most violative sentencing proceeding” che lui mai ricordi. E neanche di questo io ho scritto.

Avrei potuto accennare al fatto che la Victim Impact Statement (VIS) ha avuto una lunga gestazione. Il problema fondamentale, nella dottrina e nella giurisprudenza ordinaria e costituzionale statunitensi, è il raccordo fra due Emendamenti: l’VIII, quello che vieta “cruel and unusual punishment”, e il XIV, “Giusto Processo”.

Il concetto di “pena crudele” giunge alla Corte Suprema già con il caso O’Neil v.Vermont, del 1892: con una dissenting opinion (ma, anche qui, avrei dovuto offrire due parole di spiegazione su questa espressione, e il pezzo si allunga…) del giudice Fields; ma allora, appunto, a parte la solitaria opinione di minoranza, per gli altri giudici il ricorrente si dovette tenere i suoi 50 anni di carcere (sproporzionati) per contrabbando di alcolici. Nel 1910, approda alla Corte Suprema un altro caso, Weems v. USA, e viene affermata, per la prima volta, la “Proportionality Doctrine”: “crudeltà della pena” significa, essenzialmente, sua “sproporzione” (15 anni di lavori forzati, con “catene ai piedi”, per la falsificazione di alcuni atti pubblici nelle Filippine, allora colonia degli Stati Uniti). “Pena crudele”, viene spiegato, non è concetto solo “espressionistico”, ma è squisitamente razionale: è “pena crudele” quella assolutamente sproporzionata alla colpa.

Si arriva così al 1987: alla VIS come “questione”. Perchè “pena crudele” è un paradigma; come il “giusto processo” è un paradigma. Ma solo quest’ultimo permette di pervenire all’altro: ad una pena, invece, proporzionata.  E si ha, infatti, la dichiarazione di incostituzionalità di due “Statutes” (leggi statali), che permettevano la VIS: questa “dichiarazione delle sofferenze” turbava la serenità del giudizio sulla pena, e conduceva “to inflame the Jury” (casi Booth v. Maryland, nel 1987; e South Carolina v. Gathers, del 1989: entrambi omicidi particolarmente abietti, con vittima “vulnerable”, e processi risolti con pena di morte): ma poiché l’inflizione della pena era stata preceduta da una “victim statement”, si badi, “per la sola lettura” della dichiarazione di sofferenza, si ritenne incostituzionale la legge: per contrasto con l’VIII Emendamento.

Nel 1991, la Corte Suprema sembra cambiare tutto: si può fare, sostenne (Payne v. Tennessee). Le precedenti decisioni della Corte, si scrisse, erano state di misura (5 contro 4: fra i dissenzienti, noto di passata, Anthony Scalia: grande giudice, ma di cristallina cultura conservatrice; secondo alcuni suoi critici, addirittura reazionaria –io nego sia stato un reazionario: però fu certamente un conservatore rigorosissimo).

Ma il cambio di rotta, a ben vedere, fu parziale: l’VIII Emendamento, si osservò, non comporta, in sè, l’incostituzionalità della VIS; ma solo ad una condizione: in quanto, proprio il XIV, imponendo il due process anche in questa procedura, permette di evitare i casi di prove che turbino, nei contenuti e nei modi di assunzione, la serenità della giuria. Sono variazioni sul tema. La VIS è e rimane controversa. Tanto più che la Corte, hanno notato alcuni giuristi, non è poi stata precisa nell’indicare quale particolare regola probatoria potesse valere anche nel “due sentencing” (benché la maggioranza, stavolta, fu più distesa: 6, compreso Scalia, contro 3).

Sicché, la questione è vasta, complessa e, proprio per la lacuna da ultimo indicata, aperta. Secondo alcuni giuristi, la VIS non sarebbe in condizione di superare il noto “Matthew Test”: un criterio per valutare l’equilibrio costituzionale di ogni procedura probatoria, elaborato originariamente per le cause civili e amministrative, e che la Corte Suprema ha esteso, dal 1985, Ake v .Oklaoma, anche ai processi penali. L’interpretazione più liberale fa discendere il Matthew Test direttamente dalla Federal Rule of Evidence 403, che dà corpo, nè più nè meno, al XIV Emendamento (per es., in questi termini, lo spiega Mark Stevens, fra i maggiori giuristi statunitensi) 

Ma per sostenere che il giudice Aquilina sia stata “unfair” non era necessario indugiare su simili richiami (e la valutazione del Justice Colette lo ricorda). Se qui l’ho fatto, è solo per dimostrare, sine ira ac studio, proprio che non era necessario, per presentare quel “nucleo critico fondamentale”, da cui siamo partiti (anche perché, pure questa nota sulla precedente semplificazione è, a sua volta, un’altra semplificazione; e, pertanto, suscettibile di alimentare altri dubbi, o rilievi). E potrei continuare.

Ogni particolare è importante. Ma ogni scelta comunicativa implica un bivio e, con il rischio di aver scartato la via “buona”, anche quello dell’incomprensione. Si confida sempre che uno scritto si completi nella lettura: che sia un dialogo, e mai un monologo.

Come che sia, molto grato per la generosa attenzione ricevuta, non posso che dirmi sinceramente dispiaciuto se, per una ragione o per un’altra, nonostante ogni modesto sforzo, in qualche caso, la riuscita non sia stata quale l’attesa.

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Fabio Cammalleri

Fabio Cammalleri

Il potere di giudicare e condannare una persona è, semplicemente, il potere. Niente può eguagliare la forza ambigua di un uomo che chiude in galera un altro uomo. E niente come questa forza tende ad esorbitare. Così, il potere sulla pena, nata parte di un tutto, si fa tutto. Per tutti. Da avvocato, negli anni, temo di aver capito che, per fronteggiare un simile disordine, in Italia non basti più la buona volontà: i penalisti, i garantisti, cioè, una parte. Forse bisognerebbe spogliarsi di ogni parzialità, rendendosi semplicemente uomini. Memore del fatto che Gesù e Socrate, imputati e giudicati rei, si compirono senza scrivere una riga, mi rivolgo alla pagina con cautela. Con me c’è Silvia e, con noi, Francesco e Armida, i nostri gemelli.

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