Non solo l'ex premier premier Silvio Berlusconi, ma anche i suoi difensori, gli avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo, sono indagati a Milano nell’inchiesta "Ruby ter". Lo ha comunicato il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati. L’ipotesi di reato è quella di corruzione in atti giudiziari, in particolare dei testimoni. La nuova indagine è stata avviata dopo le segnalazioni fatte dai giudici del tribunale di Milano nelle sentenze di condanna dei processi a carico di Silvio Berlusconi ("processo Ruby") e a carico di Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti ("processo Ruby bis")
L’incriminazione di un avvocato, proprio per i fatti in cui si è compendiata la difesa dell’imputato, esprime al meglio (se così si può dire) quanto spirito tirannico aleggi in un certo momento storico. E’ una specie di segnale, una bandiera che garrisce al vento della peste il suo teschio mortifero.
Il presupposto ideologico-culturale è questo: la verità in processo penale non è accertata sulla base di un reciproco riconoscimento di parità fra accusa e difesa; il giudice non può semplicemente ritenere le rispettive affermazioni fondate o meno, ma deve pronunciarsi sulla stessa dignità dell’essere parte, soggetto ammesso ad interloquire nel processo. Pronunciarsi sulla dignità del ruolo significa che il giudizio non si limita alle attività probatorie, ma, valorizzando negativamente queste, si estende all’ufficio ricoperto e, con l’ufficio, alle persone che l’assumono. Ciò perché, secondo questo presupposto, il “materiale decisorio” non è il razionale risultato di uno scambio o confronto dialettico, ma piuttosto il suggello sacramentale di una verità preesistente. Non dimostra un argomento, conferma un’intuizione. Conseguenza finale di questo presupposto è che non basta estromettere dal “materiale decisorio” quanto si stima privo di sufficiente forza persuasiva o razionale, ma occorre punire chi ha attentato al suo valore sacramentale.
E’ infatti requisito fondamentale delle procedure inquisitorie classiche che l’avvocato coadiuvi l’inquisitore; in particolare, secondo un manuale, universalmente difuso, scritto nel 1679 dal Vescovo di Pax Julia, (l’attuale Beja, in Portogallo) Iago Simanca, l’avvocato doveva “sforzarsi d’indurre il reo, quando…sia colpevole, a confessare…e chiederne penitenza” perché si agevolasse “l’espedizione della causa”, essendo “infame”, chi, sapendo d’avere un cliente colpevole, ugualmente lo difenda. Anche la celerità del processo ha matrici equivoche.
I testimoni, in un processo libero, sono la fonte principale della tesi, il principale “mezzo di prova”. E i testimoni, poichè descrivono quanto hanno percepito coi loro sensi, non offrono argomenti o valutazioni, ma gli elementi di fatto su cui le parti (avvocato e pubblico ministero) cercheranno di edificare i loro argomenti e le loro valutazioni. Questo, a norma dell’art. 24 della Costituzione, vale per ognuno di noi, per tutti, compreso Berlusconi e i suoi avvocati.
Se si parla di un caso clamoroso non è perché sia l’unico, ma solo perché permette di svolgere riflessioni comuni, tanto più capaci di diffondersi quanto maggiore è la notorietà del caso da cui si muove. E’ un metodo universalmente noto.
Ora, come si acquisiscono informazioni su chi può rendere testimonianza, su chi può offrire una descrizione di fatti che si ritengono utili alla dimostrazione della propria tesi? Chiedendo alla parte interessata, all’imputato, principalmente. Questo orientamento preliminare, di necessità, è seguito da una informazione resa al futuro testimone sulla ragione della sua programmata citazione e sull’oggetto del processo. Questa informazione, proveniente dall’imputato o dalla sua difesa, al futuro testimone non ha niente di misterioso o sospetto. E’ una semplicissima attività difensiva.
Incriminare questa attività, significa proibire la possibilità di una libera difesa. E l’incriminazione è tanto più intimidatoria quanto più si prescinde dall’analisi della fonte (sua coerenza interna, contrasto fra diversi testimoni, o con altri mezzi di prova) e ci si concentra sul risultato complessivo di tutte le testimonianze. Il risultato, cioè la tesi. La tesi contraria a quella vera, all’unica vera. Ciò che qui induce a ritenere più grave l’incriminazione è il fatto che siano stati accusati non solo tutti i testimoni della difesa, ma pure i difensori. Se si fosse trattato di rilevare questa o quella contraddizione interna, questo o quel contrasto fra testimoni, l’accusa avrebbe riguardato solo alcuni e non tutti i testimoni.
Invece è proprio la circostanza che l’intera difesa sia incriminata, tanto la difesa come “oggetto” quanto la difesa come “soggetto”, sia le “descrizioni” proposte sia i soggetti proponenti, a giustificare la preoccupante ipotesi dell’incriminazione del “risultato”, della tesi in sé. Così agendo si consegue anche un improprio effetto di ammonizione. Se la tesi, per qualche motivo, è particolarmente cara all’Accusa, badi la Difesa a opporsi con la giusta misura, altrimenti il rischio non è semplicemente di “perdere la causa”, ma di perdere se stessi.
Il perdere se stessi (un avvocato che concorre a costruire falsi testimoni in serie non è un avvocato) ci riporta senza mediazioni all’obbligo di fedeltà, al giuramento di essere un “coadiutore della verità”. Unica essenza del “difensore fedele”. Ci riporta dove siamo. Nel pozzo senza fondo e senza tempo delle oscenità inquisitorie.