Scena n. 1. Giovedì, la Sesta Commissione del CSM, formula un parere, sul cd Decreto Sicurezza e lo indirizza al Ministro della Giustizia, Bonafede, rilevando che “non rispetterebbe gli obblighi e le garanzie” previste dalla Costituzione; si tratta del diritto di asilo, “protezione internazionale”, nel lessico giuridico.
In primo luogo, si scrive, il Decreto “non individua i parametri in base ai quali il questore può decidere di trattenere o meno lo straniero”. Così l’Autorità di P.S. risulterebbe avere un potere ampiamente discrezionale; troppo per essere un potere che incide sulla libertà personale che, invece, l’art 13 della Costituzione esige di limitare solo in casi tassativi.
In secondo luogo, va bene connettere alla commissione di reati il disconoscimento o la revoca della suddetta protezione, ma, si prosegue, ci sono reati e reati; e più di un caso (“…talune fattispecie”, scrive il CSM) non sarebbe “pienamente rispettoso degli obblighi costituzionali derivanti dagli articoli 10 e 117 della Costituzione”.
Scena n.2. Venerdì, la Procura di Lecce sottopone ad indagine alcuni altri dirigenti della TAP, la multinazionale che dovrebbe eseguire l’omonimo gasdotto fra l’Italia e l’Arzebaijan; e dispone il sequestro di documentazione inerente il progetto e l’esecuzione dei lavori. In particolare, sono stati perquisite le sedi TAP di Roma, Lecce e di Melendugno; poichè si suppone, come denunciato dal Sindaco di questo comune, attivista NO TAP, che, fra l’altro, proprio lì siano in atto inquinamenti delle falde acquifere, indotti dai lavori in corso.
Scena n. 3. La settimana scorsa, in relazione alla nota riforma della prescrizione dei reati, e, soprattutto, della più ampia ed “epocale” riforma del Processo Penale, annunciata dal Ministro Bonafede, l’ANM, con un suo comunicato, ha diramato che “il Governo appare orientato ad operare nel percorso da noi sempre sostenuto, quello di non lasciare isolata la modifica della prescrizione” .
La parola-chiave, nei tre casi, è “legittimo”.
E’ “legittimo” il “parere”; è “legittima” l’indagine; è “legittimo” il “comunicato”. Ognuno di questi atti, isolatamente considerato, è un addendo. Ma qual è la somma?
E’ così evidente, la somma, che ne possiamo accennare con il distacco che si può supporre avranno gli storici quando, da un tempo ora futuro, guarderanno ai nostri anni.
La Magistratura in Italia è l’unico potere reale. Formalmente, agisce solo sul particolare, il provvedimento giudiziario, e mai sul generale, la Legge: che è l’atto della sovranità popolare. Però, coniuga conoscenza e forza. E coniugando l’una all’altra, finisce con il governare ogni dimensione: quella particolare come quella generale.
La cortese relazione che intercorre con “il Sig. Ministro”, per la verità, non riguarda “il particolare”, ma “il generale”. Ma sarebbe stato, nella Repubblica che fu, un “generale particolare”.
Siamo così abituati al presente scenario, da dimenticare infatti che la Legge del 1958 (istitutiva del CSM), introduceva, sì, la possibilità del “parere”; limitandola, però, ai casi in cui il Ministro lo avesse richiesto. E se era vero che poteva cadere su materie “che possono comunque riguardare l’amministrazione della giustizia”, l’idea iniziale, conforme al principio della separazione dei poteri, era che la locuzione “amministrazione della giustizia”, si restringesse il più possibile; essenzialmente, alla organizzazione degli uffici.
Tanto vero che, alle prime avvisaglie “estensive”, nel 1968, il Presidente Saragat ritenne di intervenire vigorosamente. Chiese ai Presidenti delle due Camere, al Ministro del tempo, di precisare. E fu precisato: spingendo per rapporti troppo “diretti” fra istituzioni, “si verrebbe a creare una situazione di responsabilità politica per il Consiglio Superiore…situazione che deve ritenersi esclusa..”. Ricordi da un altro pianeta.
Da allora, come si vede, a prescindere da ogni richiesta del Ministro, il “parere” è venuto riguardando pressocchè ogni materia, attraverso un’interpretazione “espansiva” di quel valico: “l’amministrazione della giustizia”.
Oggi, il “parere”, il CSM semplicemente “lo dà”.
Tuttavia, non si leggerà mai “deve”, in un rapporto “fra Istituzioni”. Si suggerisce, anzi, nemmeno: “si osserva”.
Sicchè, il rapporto fra CSM e “resto del mondo” è assimilabile a quella che, nelle società pre-moderne, i “notabili”, “le persone d’alto rango”, amabilmente intrattenevano con il loro corteggio di vassalli.
La corrente abitudine, istituzionalmente pre-moderna, peraltro, ha un nutrimento costante: chiamiamola “la tentazione del merito”. Per es., in questo caso, si dice: ma è liberale, è giusto che il diritto d’asilo non sia rimesso all’arbitrio, e sia sottoposto a criteri razionalmente riconoscibili e controllabili.
Così c’è sempre una parte della pubblica opinione, cosiddetta, pronta a chiudere un occhio: ad accontentarsi che, “almeno”, qualcuno faccia “la cosa giusta”.
Purtroppo, a dimostrare la fallacia di questa “tentazione”, basta considerare che lo stesso “Potere”, che si vuole agisca verso “la libertà”, è quello stesso che rivendica di aver sempre invocato “Il Processo Perpetuo”, “l’appello boomerang”, l’ampliamento dei “riti alternativi”, cioè la decisione fondata sugli atti delle indagini preliminari, e così via. Un “ambito” unilaterale, e “per legge”, sottratto ad ogni confronto effettivo con la persona accusata.
Ed è quello stesso che, grazie alla “legittima neutralità politica” del “conoscere giudiziario”, può aprire finestre su ogni “dossier”, più o meno pressante e centrale per la (allora) paventata “responsabilità politica”
Sul TAP, si raccoglieranno le consuete parole: si può fare, l’azione è obbligatoria, e altro. E ci sarà magari un altro settore della “pubblica opinione” che si riterrà più appagato da questo “merito”.
Resta la vistosa sensazione, anch’essa consueta, e persino logora, che tuttavia, alla fine, conteranno “gli effetti”.
Quelli per cui la “decisione politica”, quale che sia il suo momentaneo “colore”, può trovare reale spazio solo se riceve un imprimatur: “apolitico”, “aparlamentare”, illiberale.
Ed è questo l’unico, vero, “merito”.