Sulla morte di Giulio Regeni, 28 anni, di Fiumicello in provincia di Udine, dottorando in economia nell’Università di Cambridge, non si hanno che congetture, indiscrezioni. A parte gli investigatori di Ros e Polizia di Stato, sette, inviati in Egitto per tentare di presidiare le indagini che il Procuratore Ahmed Nagi sta conducendo a Il Cairo. I quali, forse, qualcosa in più sapranno. Sembra certo, però, per le dichiarazioni rilasciate dallo stesso procuratore Nagi, che sul cadavere del ragazzo siano stati scoperti segni di tortura: ferite da coltello e da percosse, bruciature di sigarette, un orecchio tagliato. Come è certo che, sulle prime, la polizia egiziana aveva affermato non vi fosse nulla di anomalo sulle cause della morte. Il generale Khaled Shabaly, capo del Dipartimento di Polizia di Giza, della stessa area metropolitana, aveva infatti dichiarato che “non ci sono segni di violenza”. Ed anche per il Vice della Sezione Investigazioni Criminali di Giza, Alaa Amzi, sia pure precisando che le indagini erano appena state avviate, si era trattato di “un incidente stradale”. Pertanto, almeno un pò bisogna ancora attendere.
Però qui si può svolgere qualche considerazione, chiamiamola di metodo, sui rischi, e spesso, sugli effetti, che la presenza di un certo ”spirito pubblico”, può comportare. Dovunque, in ogni tempo. Alludo all’istituzione di un Nemico Pubblico e del correlativo apparato per combatterlo.
Attribuire carattere “speciale” ad una condizione: personale, territoriale o cultural-politica, è sempre il primo, ma decisivo, passo verso l’imbarbarimento dell’Autorità costituita. Non si deve annacquare il concetto. L’imbarbarimento dell’Autorità costituita equivale ad agire in modo formalmente conforme ad un certo ordinamento giuridico, vigente in un tempo ed in uno spazio determinati. Non è un ricorso qualsiasi alla violenza e all’intimidazione. Cioè al legittimo potere di coercizione e di ammonimento. No, l’imbarbarimento dell’Autorità è il ricorso ad una speciale violenza, legittimata da una speciale necessità. Porre e definire questa speciale necessità, o stato d’eccezione, è il nucleo genetico del potere (Carl Schmitt).
Ora sembra proprio che Giulio Regeni sia incappato in una simile necessità, in un simile speciale apparato di prevenzione e repressione. In Egitto operano delle speciali Forze di Polizia, la cui promanazione governativa viene velata dall’aggettivo “semiclandestine”. Costituite all’esclusivo scopo di intervenire su casi di speciale pericolo pubblico. Che coincide con quello che il potere costituto definisce “pericolo”. I sospetti, e si badi che la qualifica non è casuale, ma squisitamente processuale, sono portati per mesi in centri di detenzione non dichiarati, sottoposti a interrogatori e torture; non viene mossa loro alcuna accusa ufficiale, le famiglie non sono avvertite. Scosse elettriche e percosse per fiaccare la resistenza sono il principale armamentario investigativo. Queste “speciali” custodie cautelari, secondo un asettico Ministero della Giustizia egiziano, sarebbero già circa 130. Tali Corpi Speciali esistevano già con Mubarak, ma pare che con Al Sisi abbiano accresciuta la propria efficienza. Prima, riferisce l’avvocato Nasser Amin, cioè con Mubarak, si riusciva ad individuare i detenuti “speciali” (dice proprio così, “detenees”, al NYT che lo intervista) entro 24 ore dall’inizio della custodia, e ad ottenere un colloquio in due settimane circa. Ora, niente. E, secondo lui e gli altri attivisti del Consiglio Nazionale per i Diritti Umani, le sparizioni sono 340, e non il centinaio ammesso dal Governo.
Fermiamoci qui, che per le nostre sommesse considerazioni, può bastare.
Ora, sollevando ogni sorta di giusta contestazione verso simili apparati di “violenza speciale”, non bisogna farsi intrappolare dalla stessa “specialità”. La trappola funziona in due direzioni; in direzione della vittima che, specularmente alla “specialità” della violenza subita, viene indicata come colpita in quanto portatrice di “speciali” battaglie, o testimonianze, o denunce. Come se questo aggiungesse qualcosa all’abominio etico e concettuale del Nemico Pubblico, della “speciale necessità” di repressione: dell’Emergenza, per parlare un linguaggio più consueto. Rabab el-Mahdi, referente accademico di Giulio Regeni all’American University de Il Cairo, conferma che lo studio del ragazzo riguardava le organizzazioni sindacali “atipiche” e che il tema fosse “politically sensitive in Egypt”. Tuttavia, nonostante in queste ore in Italia se ne parli come certamente connesso al probabile omicidio, invece secondo lui non pare possa reggere da movente per un omicidio politico.
Ma questo peggiora le cose, anzichè mitigarne la bruttura. E veniamo all’altra direzione in cui si può cadere in trappola, quando ci si occupa di apparati “speciali”. Quella di ritenere che l’abuso istituzionale sia senz’altro tale, ma confinato; che vada soppresso ma, per così dire, sicuri che sia un abuso riguardante pochi; quelli che si espongono, e che assumono, come detto, una connotazione pur’essa speciale, sia pure in positivo. Ma la “trappola della specialità” agisce, soprattutto, nel convincimento che la violenza dell’Apparato Speciale sia potuta sorgere in contesti non democratici, in cui non c’è libertà politica.
Questo è l’errore capitale, quello su cui proliferano e prosperano questi Apparati Inquisitori. E’ vero il contrario. Una volta costituiti, questi apparati tendono, inevitabilmente, a debordare. La “specialità” della repressione si autoalimenta. Per cogliere questo particolare aspetto, si consideri che l’avv. Nasser Amim fa osservare come, conclusa la detenzione cautelare “speciale”, comincia spesso un percorso penale ufficiale, con accuse più o meno credibili di appartenenza alla Fratellanza musulmana o a un gruppo terrorista. Dice: percorso penale ufficiale. Quanto al carattere circoscritto del terreno di coltura dispotico, è sufficiente rilevare che simili regimi, cioè ordinamenti istituzionali, semmai offrono il vantaggio, a chi denuncia tali “pratiche investigative”, di esporne il funzionamento “in vitro”: nitidamente, proprio perchè non ci sono schermi formali.
L’effetto più deleterio, nello stabilire un criterio di “specialità” che riguardi intere categorie di persone perseguibili (qui Fratelli Musulmani, “terroristi”, che significa tutto e niente) è che l’apparato introdotto per l’Emergenza, col tempo, sopravvive all’Emergenza e deve giustificare la sua stessa esistenza. Deve “normalizzarsi”. Ma l’unico modo per farlo è di rendere “normale” la specialità.
L’attuale apparato investigativo e penitenziario in Italia prevede ampie sacche di “specialità”. Speciali categorie di delitti, che prevedono speciali procedure, speciali regole di custodia cautelare, speciali regole di formazione della prova, speciali regimi detentivi, speciali poteri di modificazione delle pene definitive, speciali criteri di carriera per chi si occupa di questi casi ”speciali”, e via così. E tutto questo “ammasso di specialità” si è andato accumulando lungo quarant’anni di ininterrotta “logica dell’ “Emergenza”. Terrorismo, Mafia, Corruzione.
Sicuri di essere sicuri?