Kamila Valieva, la 15enne pattinatrice russa, potrà proseguire a gareggiare ai Giochi olimpici di Pechino 2022 malgrado la sua positività ad una sostanza vietata dal Codice mondiale antidoping. È quanto stato deciso dall’arbitrato della Divisione Ad hoc in sede olimpica del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas). L’annuncio è stato dato al Main Media Center di Pechino dal segretario generale del Tas, Matthieu Reeb.
Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato il rispetto della decisione ma anche che “se la sig.ra Valieva dovesse concludere tra le prime tre concorrenti nella competizione di pattinaggio individuale femminile, durante i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non ci sarà né la cerimonia della consegna dei fiori né la cerimonia di premiazione”.
La pattinatrice quindicenne Kamila Valieva domani pattinerà nel programma corto del pattinaggio di figura dei Giochi olimpici di Pechino 2022. Il controllo antidoping positivo risale al 25 dicembre ed è stato reso noto solo tra il 7 e l’8 febbraio quando l’atleta aveva già gareggiato nella gara a squadre dei Giochi olimpici vinta dal Comitato olimpico russo.

Uno dei fattori presi in considerazione dal panel di giudici è stato lo status di ‘atleta protetta’ ai sensi del codice dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada), ovvero che l’atleta non ha compiuto ancora 16 anni (è nata il 26 aprile 2006). Il Tas ha affermato che ci sono stati “gravi problemi di notifica del risultato del controllo antidoping all’atleta” e che ciò “ha violato la facoltà all’atleta di stabilire determinati requisiti legali a suo vantaggio” e, quindi, “una notifica così tardiva non è attribuibile a sua colpa”. Il Tas ha considerato i principi fondamentali di “equità, proporzionalità, danno irreparabile e relativo equilibrio di interessi tra i ricorrenti e l’atleta”.
“La giuria ha ritenuto che impedire all’atleta di gareggiare ai Giochi Olimpici le avrebbe causato un danno irreparabile in queste circostanze”. Il panel del Tas era presieduto dall’italiano Fabio Iudica, arbitro del Tas dal 2012 e con un’esperienza ventennale come avvocato sportivo, e dagli arbitri Jeffrey Benz, già consigliere generale del Comitato olimpico degli Stati Uniti ed ex pattinatore d’artistico, e Vesna Bergant Rakocevic, slovena, giudice superiore presso la Corte superiore di Lubiana.
L’International Skating Union, la federazione internazionale di pattinaggio (Isu), comunica di aver “debitamente preso atto e rispetterà la sentenza e cioè che il provvedimento provvisorio della sospensione della signora Valieva resta revocata”. L’Isu, inoltre, fa sapere che dovrà ricevere le motivazioni prima di formulare ulteriori commenti. L’Isu nel 2020 aveva nominato l’allenatrice di Kamila Valieva, Eteri Tutberidze “allenatrice dell’anno”.

“Gli atleti hanno il diritto di sapere che stanno gareggiando in condizioni di parità, purtroppo, oggi, quel diritto viene negato. Questo sembra essere un altro capitolo del sistematico e pervasivo disprezzo per lo sport pulito da parte della Russia. Sappiamo che questo caso non è ancora chiuso e invitiamo tutti nel Movimento olimpico a continuare a lottare per uno sport pulito a nome degli atleti di tutto il mondo”. Sono le dure parole scritte in una nota da, amministratore delegato del Comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti (Usopc) commentando la decisione della Divisione Ad hoc in sede olimpica del Tribunale Arbitrale dello Sport.
Dalla Russia, invece, arrivano parole di entusiasmo. “Sono molto felice per Valieva e sono felice che il buon senso e la giustizia abbiano trionfato”, ha commentato Alexander Gorshkov, presidente della federazione russa di pattinaggio di figura. Il Comitato olimpico russo ha scritto, “domani faremo il tifo per lei e per tutte le nostre grandi pattinatrici nella gara individuale”.
“La Wada è delusa dall’odierna sentenza della Divisione Ad hoc del Tas”. È quanto afferma l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) in merito alla decisione della Divisione Ad hoc in sede olimpica del Tas. “Sebbene la Wada non abbia ricevuto il lodo motivato, sembra che il collegio del Tas abbia deciso di non applicare i termini del Codice, il che non consente specifiche eccezioni in relazione alle sospensioni provvisorie obbligatorie per le ‘persone protette’, compresi i minori”, ha concluso la nota dell’Agenzia mondiale antidoping. (Agi)